L'AVVOCATO PUO' SVOLGERE ATTIVITA' DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Con un provvedimento assunto lo scorso 20 febbraio, sollecitato da un quesito posto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli, la Commissione consultiva del Consiglio Nazionale Forense ha riconsiderato le motivazioni circa la presunta incompatibilità tra la professione di avvocato ed il lavoro autonomo di amministratore di condominio, ribaltando la posizione assunta in precedenza.

In particolare il Consiglio Nazionale Forense ha precisato che "la legge n. 220/2012 non ha trasformato l'esercizio della relativa attività in professione regolamentata" ed, inoltre, "la mancata istituzione di un albo o registro è indice ermeneutico di rilevante significato ai fini di confortare la soluzione qui accolta".

Il provvedimento conclude precisando che l'attività di amministratore di condominio può essere svolta dall'amministratore in maniera del tutto indipendente e compatibilmente con quella di avvocato, purché venga rispettata la dignità ed il decoro della professione forense.

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