A coronamento di quanto pubblicato con news dal titolo “sanzioni ai committenti per gli inadempimenti fiscali degli appaltatori” in merito alla responsabilità solidale dei committenti/condomìni circa il versamento di IVA e ritenute fiscali da parte degli appaltatori, si ritiene utile ribadire che la responsabilità solidale del condominio committente in tema di contributi previdenziali e premi assicurativi eventualmente non pagati dagli appaltatori, non trova applicazione.
Tale precisazione si ritiene opportuna in quanto l’equivoco è comprensibile: la disposizione originaria, contenuta nell’art. 29, comma 2 del D. Lgs. N.276/2003, modificato dal D.L. 5/2012, art. 21, convertito nella L. 35/2012, stabilisce la solidarietà in materia di contributi previdenziali, premi assicurativi, retribuzioni del personale e lavoro “nero” in capo anche ai committenti, ma i committenti ivi citati sono “committenti imprenditori o datori di lavoro”.
La novità rappresentata dalla sanzionabilità del mancato controllo  da parte del condominio/committente sulla puntualità nei versamenti dell’IVA e delle ritenute sui salari da parte dell’appaltatore, è data dal fatto che i committenti in questo caso sono semplicemente i “committenti” senza alcuna altra specificazione. Pertanto anche le persone fisiche ed i condomìni sono sanzionabili. In quanto non esercenti attività d’impresa, i condomini non sono solidalmente responsabili per gli inadempimenti di natura previdenziale, assicurativa, retributiva ed in materia di lavoro non regolare.
Pertanto, se è necessario farsi rilasciare dagli appaltatori la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui abbiamo parlato nella precedente news, non è assolutamente necessario farsi rilasciare il DURC.

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